1. Nel caso di interruzione temporanea di uno o piu' servizi assistenziali, l'ospedale ne da' immediata comunicazione al Ministero della sanita'. 2. Il Ministero della sanita', compiuti i necessari accertamenti, puo' autorizzare l'ospedale ad avvalersi dei servizi di altre strutture pubbliche o convenzionate che abbiano manifestato la propria disponibilita' al riguardo, fissando un congruo termine entro il quale i servizi possono essere ripristinati.

Testo vigente dal 23 maggio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-05-18;187~accordo-art10 · fonte del testo