ARTICOLO X Allo scopo di regolare le attivita' di cooperazione tecnica previste nel presente Accordo, le Parti Contraenti convengono di realizzare consultazione periodiche, quando ritenuto necessario e attraverso i canali diplomatici, al fine di:

  • a)Scambiare informazioni e valutare l'esecuzione ed operativita' dei progetti di cooperazione tecnica;
  • b)esplorare nuove possibilita' di cooperazione tecnica conformemente al presente Accordo;
  • c)raccomandare ai rispettivi Governi, attraverso gli organi interni competenti, le intese specifiche, le modalita' e le procedure che si giudichino opportune per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo;
  • d)esaminare ogni altra questione che possa sorgere nell'esecuzione del presente Accordo e dell'annesso Protocollo.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;187~accordo-artx · fonte del testo