Ciascuna delle Parti Contraenti facilitera' lo scambio, sia individuale che in gruppi, di tecnici che desiderino perfezionarsi o specializzarsi sul territorio dell'altra.
Testo vigente dal 2 febbraio 1963
Ciascuna delle Parti Contraenti facilitera' lo scambio, sia individuale che in gruppi, di tecnici che desiderino perfezionarsi o specializzarsi sul territorio dell'altra.
Testo vigente dal 2 febbraio 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1865~art4 · fonte del testo
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