[1]Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

[2]1. Le Parti convengono sulla necessita' di agire e cooperare al fine di impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano utilizzati per riciclare i proventi di attivita' illecite, quali il traffico di droga e la corruzione, e per finanziare il terrorismo. 2. Le Parti convengono di cooperare nel settore dell'assistenza tecnica e amministrativa mirata ad elaborare e attuare le normative e all'efficiente funzionamento dei dispositivi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero dei beni o dei fondi derivanti da attivita' criminali. 3. La cooperazione consente lo scambio delle pertinenti informazioni nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di misure appropriate per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (in appresso "GAFI"), dall'Unione e dai pertinenti organismi internazionali attivi nel settore.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art107 · fonte del testo