[1]Lotta alla criminalita' organizzata e alla corruzione

[2]Le Parti convengono di collaborare e di contribuire alla lotta contro la criminalita' organizzata, economica e finanziaria, e contro la corruzione, la contraffazione e le operazioni illecite, mediante il totale adempimento dei reciproci obblighi internazionali incombenti loro in tale settore, tra cui una cooperazione efficace per il recupero dei beni o dei fondi derivanti da atti di corruzione. Le Parti promuovono l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale, e relativi protocolli aggiuntivi, e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art106 · fonte del testo