1. Le notifiche di cui agli articoli 5, 6 e 7 vengono inviate il piu' rapidamente possibile. Le Parti Contraenti faranno in modo che la notifica preceda la transazione o il trasferimento in questione, in mancanza di che dovra' essere inviata il piu' presto possibile. 2. Le notifiche di cui agli articoli 5, 6 e 7 indicheranno, in particolare:

  • a)le generalita', il numero di passaporto o della carta d'identita' e l'indirizzo della persona alla quale l'arma da fuoco in questione viene venduta, trasferita o ceduta a qualunque titolo o della persona che trasferisce in modo permanente un'arma da fuoco nel territorio di un'altra Parte Contraente, senza trasferimento del possesso;
  • b)il tipo, la marca e le caratteristiche dell'arma da fuoco in questione, nonche' il suo numero od ogni altro segno particolare.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;186~convenzione-art8 · fonte del testo