1. Se un'arma da fuoco che si trova sul territorio di una Parte Contraente viene venduta, trasferita o ceduta a qualunque titolo ad una persona che risiede sul territorio di una altra Parte Contraente, la prima Parte lo notifica alla seconda conformemente alle modalita' previste agli articoli 8 e 9; 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna Parte Contraente adotta le misure necessarie affinche' qualunque persona che vende, trasferisce o cede a qualunque titolo un'arma da fuoco che si trova sul suo territorio, fornisca informazioni sulla transazione alle autorita' competenti di detta Parte.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;186~convenzione-art5 · fonte del testo