parti Contraenti si impegnano a fornirsi mutua assistenza tramite le autorita' amministrative competenti per quanto riguarda la repressione dei traffici illeciti di armi da fuoco e per la ricerca e la scoperta di armi da fuoco trasferite dal territorio di uno Stato nel territorio di un altro Stato.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-05-08;186~convenzione-art2 · fonte del testo