(1) Senza essere limitata da controlli finanziari, regolamenti o moratorie, nella misura necessaria per assolvere ai suoi obblighi, ma fatte salve le sanzioni applicate da una o piu' Parti, l'Agenzia: (a) potra' custodire e utilizzare fondi o valute di qualsiasi tipo, mantenere e gestire conti correnti in qualsiasi valuta, e convertire le valute in suo possesso in qualsiasi altra valuta; e (b) sara' libera di trasferire i propri fondi o valute dal Paese ospitante a un altro paese, oppure all'interno dello stesso Paese ospitante. (2) Qualora il Paese ospitante preveda o incontri gravi difficolta' legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna, la GIGO si consultera' urgentemente con il Paese ospitante per prendere in considerazione possibili richieste di limitare i trasferimenti di fondi o valute.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art34 · fonte del testo