(1) Il Governo del Paese ospitante assicurera' l'inviolabilita' delle comunicazioni ufficiali della GIGO, qualunque sia il mezzo di comunicazione impiegato, e non applichera' alcun tipo di censura a tali comunicazioni. (2) La GIGO avra' il diritto di utilizzare codici, di impiegare apparecchiature di comunicazione, e di inviare e ricevere correspondenza.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art33 · fonte del testo