Un'assistenza internazionale molto importante potra' essere accordata solo dopo dettagliate ricerche scientifiche, economiche e tecniche. Tali ricerche dovranno far uso dei metodi piu' avanzati di protezione, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e dovranno corrispondere agli scopi della presente Convenzione. Le ricerche dovranno inoltre definire i mezzi che consentono di impiegare razionalmente le risorse disponibili dello Stato interessato.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art24 · fonte del testo