L'assistenza accordata dal Comitato del patrimonio mondiale puo' avere le seguenti forme:

  • a)studi sui problemi artistici, scientifici e tecnici posti dalla protezione, conservazione e la valorizzazione e restauro del patrimonio culturale e naturale, cosi' come definito nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11 della presente Convenzione.
  • b)nomina di esperti, tecnici e mano d'opera per assicurare la buona esecuzione del progetto approvato;
  • c)formazione di specialisti tutti i livelli nel campo della identificazione, della protezione, della conservazione e della valorizzazione e restauro del patrimonio culturale e naturale;
  • d)fornitura delle attrezzature che lo Stato interessato non possiede o che non e' in grado di acquisire;
  • e)concessione di prestiti ad interessi ridotti o senza interessi, o che possano essere rimborsati a lungo termine;
  • f)concessione, in casi eccezionali e appositamente motivati, di sovvenzioni non rimborsabili.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art22 · fonte del testo