Gli Stati parti della presente Convenzione favoriscono la costituzione di fondazioni o associazioni nazionali pubbliche o private aventi lo scopo di incoraggiare donazioni in favore della protezione del patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art17 · fonte del testo