[1]IMMUNITA' DEL TUB

[2]1. L'Italia concede al TUB e alle Proprieta' del TUB, ovunque ubicate, le immunita' da procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa o giudiziaria, come previste dall'articolo 5 del Protocollo. 2. Le suddette immunita' si estendono ai mezzi di trasporto che il TUB utilizza nelle sue attivita' ufficiali, compresi quelli che il medesimo noleggia o prende in prestito a tale fine. 3. Il TUB adotta tutte le misure necessarie per assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati nelle sue attivita' ufficiali possano essere identificati. 4. Il TUB stipula un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi, al fine di risarcire i danni causati da veicoli a motore ad esso appartenenti o utilizzati per suo conto.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;183~allegato-art8 · fonte del testo