[1]SEDE

[2]1. L'Italia mette a disposizione del TUB, a titolo gratuito, quale sede permanente della sua divisione in Italia, i Locali la cui ubicazione e descrizione sono indicate nell'Allegato I. 2. Per agevolare l'applicazione del presente Accordo, il TUB notifica alle Autorita' italiane competenti ogni occupazionetemporanea di Locali diversi da quelli di cui al paragrafo 1 per lo svolgimento di attivita' ufficiali del TUB. 3. I Locali non devono essere utilizzati in alcun modo che sia incompatibile con le funzioni istituzionali del TUB.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;183~allegato-art2 · fonte del testo