[1]PERSONALITA' GIURIDICA

[2]1. L'Italia riconosce la personalita' giuridica del TUB, come prevista dall'articolo 4 dell'Accordo istitutivo e, in particolare, la sua capacita' di:

  • a)stipulare contratti;
  • b)acquisire e cedere beni mobili ed immobili;
  • c)stare in giudizio. 2. Per le finalita' del presente Accordo, il TUB e' rappresentato dal Presidente della Corte d'Appello del TUB.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;183~allegato-art3 · fonte del testo