del Consiglio Scientifico 1. Il Consiglio fornira' consulenza al Centro circa i suoi programmi di attivita', tenendo in debito conto le tendenze accademiche, scientifiche, educative e culturali prevalenti a livello mondiale ed attinenti agli obiettivi del Centro. 2. Il Comitato Direttivo ed il Direttore potranno chiedere al Consiglio Scientifico consulenza su questioni piu' specifiche. 3. Il Consiglio adottera' le proprie norme procedurali. Il Consiglio si riunira' di norma una volta l'anno.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;18~accordo-art7 · fonte del testo