Direttore 1. Il Direttore Generale dell'UNESCO, di concerto con il Direttore Generale dell'Agenzia e con il Governo Italiano, nomineranno, fra i candidati raccomandati dal Comitato Direttivo, il Direttore del Centro per un periodo di cinque anni, rinnovabili. 2. Il Direttore sara' il funzionario accademico e amministrativo capo del Centro. In tale veste, il Direttore svolgera', fra l'altro, le seguenti funzioni: (a) amministrera' il Centro; (b) preparera' le proposte riguardanti le attivita' generali ed i piani di lavoro del Centro, tenendo conto del parere del Consiglio Scientifico, da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo; (c) preparera' i piani finanziari e le proposte di bilancio del Centro, da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo; (d) dara' esecuzione ai programmi di lavoro del Centro e provvedera' ai pagamenti, nel quadro delle linee-guida e delle specifiche decisioni adottate dal Comitato Direttivo, in conformita' con le disposizioni di cui all'Art. 4. 3. Il Direttore avra' altre funzioni e poteri che potranno essere prescritti nelle disposizioni del presente Accordo, dell'Accordo sulla Gestione Congiunta, dell'Accordo sulla Sede e di altri strumenti pertinenti, ovvero che potranno essere a lui/lei affidati in base all'autorita' a lui/lei delegata dal Direttore Generale dell'UNESCO.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;18~accordo-art5 · fonte del testo