Le Parti scambieranno informazioni, per mezzo dei propri organismi ufficiali di turismo, sulle rispettive disposizioni di legge, incluso cio' che si riferisce alla conservazione e protezione delle risorse naturali e culturali, insediamenti turistici, agenzie di viaggio, attivita' settoriali professionali ed ogni altro argomento affine.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-01-02;18~accordo-art3 · fonte del testo