Il presente Accordo potra' essere modificato previo assenso delle Parti, su proposta di ciascuna di esse. Le modifiche deliberate secondo quanto detto nel paragrafo anteriore saranno formalizzate attraverso uno Scambio di Note diplomatiche e entreranno in vigore alla data in cui le Parti si comunicheranno reciprocamente di aver concluso le operazioni legali necessarie a tale fine.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;18~accordo-art11 · fonte del testo