Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, secondo le procedure previste dalle rispettive legislazioni nazionali, le Parti Contraenti comunicheranno reciprocamente i nominativi dei rispettivi Punti di Contatto nazionali.

Testo vigente dal 11 dicembre 2014

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;179~accordo-art12 · fonte del testo