Le Parti Contraenti concordano sulle necessarie procedure di comunicazione che permettono il rapido scambio di informazioni sulla lotta alla criminalita' organizzata ed al terrorismo in tutti i suoi aspetti, anche attraverso lo scambio degli ufficiali di collegamento e l'utilizzo dei collegamenti telematici.

Testo vigente dal 11 dicembre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;179~accordo-art2 · fonte del testo