1. Le controversie relative all'adozione ed all'applicazione di misure di esproprio o nazionalizzazione verranno sottoposte alla competenza della Magistratura ordinaria o amministrativa della Parte che le ha adottate. Le controversie relative a tali misure, ivi comprese le controversie sull'ammontare del risarcimento dovuto da una Parte Contraente ad un investitore dell'altra parte contraente, dovranno tuttavia essere, per quanto possibile ed indipendentemente da quanto previsto al comma precedente, composte amichevolmente tra la rispettiva Parte contraente e gli investitori interessati. 2. Qualora le controversie non possano, per la parte relativa all'ammontare del risarcimento, essere composte amichevolmente in conformita' delle disposizioni di cui al paragrafo 1, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia:

  • a)al Tribunale della Parte contraente competente in materia;
  • b)ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2 del Protocollo aggiuntivo.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;179~accordo-art7 · fonte del testo