1. Gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti Contraenti potranno essere sottoposti a misure di espropriazione o di nazionalizzazione nel territorio dell'altra parte contraente soltanto per effetto di legge, nel pubblico interesse, su base non discriminatoria e dietro risarcimento. Il risarcimento dovra' corrispondere al valore reale dell'investimento sottoposto a misure di espropriazione o di nazionalizzazione, calcolato immediatamente prima che l'adozione dei provvedimenti di esproprio e nazionalizzazione o di previsto futuro esproprio e nazionalizzazione sia divenuta pubblica. Il risarcimento dovra' essere pagato subito dopo che esso sia divenuto esigibile senza indebito ritardo e la somma relativa dovra' essere liberamente trasferibile in valuta convertibile. 2. Il risarcimento comprendera' gli interessi calcolati al LIBOR a sei mesi, maturati dalla data di esproprio o di nazionalizzazione sino alla data del pagamento. 3. Il risarcimento, una volta esigibile, verra' prontamente pagato ed autorizzato al rimpatrio non oltre i tre mesi. 4. Gli investitori di una Parte contraente i quali per causa di guerra, di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri avvenimenti a questi ultimi assimilabili subiscano nel territorio dell'altra Parte contraente perdite dei capitali investiti, verranno da quest'ultima parte contraente, per quanto riguarda risarcimenti, indennizzi o altre compensazioni di legge, trattati non meno favorevolmente degli investitori di Paesi Terzi; le societa' con partecipazione di investitori dell'altra parte verranno in questi casi trattate non meno favorevolmente delle societa' con partecipazione di investitori di Stati Terzi. I pagamenti sono liberamente trasferibili.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;179~accordo-art4 · fonte del testo