[1]Articolo IV RESPONSABILITA' DEL FONDO E DELL'OCSE

[2]Sezione 1. - Responsabilita' del Fondo

[3]La responsabilita' finanziaria del Fondo non supera l'importo dei propri averi e dei fondi che i membri sono tenuti a fornirgli conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

[4]Sezione 2. - Responsabilita' dell'OCSE

[5]Sull'OCSE non ricade alcuna responsabilita' per gli atti o per le omissioni del Fondo.

Testo vigente dal 11 maggio 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-03-23;179~accordo-artiv · fonte del testo