[1]Articolo III QUOTE E RESPONSABILITA' DEI MEMBRI

[2]Sezione 1. - Determinazione delle quote

  • a)Ciascun membro ha una quota il cui ammontare figura nella tabella allegata al presente Accordo; il totale delle quote indicate nella tabella e' di 20 miliardi di Diritti speciali di prelievo (qui appresso denominati "DSP").
  • b)Le quote sono stabilite in termini di DSP, il cui metodo di valutazione e' specificato nell'articolo XIV.

[3]Sezione 2. - Responsabilita' dei membri

[4]La quota di un membro determina il limite massimo della responsabilita' finanziaria di detto membro rispetto agli obblighi contratti dal Fondo.

Testo vigente dal 11 maggio 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-03-23;179~accordo-artiii · fonte del testo