I pagamenti relativi agli scambi commerciali come pure gli altri pagamenti correnti tra i due Paesi saranno regolati in dollari, sterline o altra valuta convertibile. Ciascuno dei due Governi si impegna a concedere, secondo e nei limiti della propria legislazione e regolamenti, le autorizzazioni necessarie, per effettuare i detti pagamenti, alle Banche e Istituti di Credito rispettivi.

Testo vigente dal 11 gennaio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1767~art5 · fonte del testo