Allo scopo di facilitare l'applicazione del presente Accordo, le due Parti contraenti convengono di consultarsi, tramite le rispettive Rappresentanze diplomatiche, in merito a qualsiasi questione derivante dallo scambio delle merci tra i due Paesi o ad essa connessa, nonche' di fornirsi ogni informazione utile o che sia ritenuta comunque interessante al fine di sviluppare le relazioni economico-commerciali italo-afghane. Al presente Accordo vengono allegate le liste di merci disponibili per l'esportazione da ciascuno dei due Paesi verso l'altro, lista A e lista B, restando inteso che tali liste, aventi valore indicativo, non escludono la possibilita' dello scambio di altre merci, fino al limite massimo disponibile.

Testo vigente dal 11 gennaio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1767~art2 · fonte del testo