1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilita' comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilita' di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo. 2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilita' che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo. 3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Testo vigente dal 11 giugno 1991

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 33/2021

    Parametro
    9 marzo 2021

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), dell'art. 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), e dell'art. 18 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione…

    Art. 12 fecondazione assistita · Art. 64 Diritto internazionale privato · Art. 18 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile · Art. 2 Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

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  • Ordinanza n. 271/2020

    Parametro
    18 dicembre 2020

    dichiara inammissibile l'intervento di J.E. N. nel giudizio indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2020. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2020. Il Direttore della Cancelleria F.t…

    Art. 12 fecondazione assistita · Art. 64 Diritto internazionale privato · Art. 18 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile · Art. 2 Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

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  • Ordinanza n. 328/1996

    Parametro
    29 luglio 1996

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 4, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 13 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176~art18 · fonte del testo