1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalita':

  • a)di favorire lo sviluppo della personalita' del fanciullo nonche' lo sviluppo delle sue facolta' e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialita';
  • b)di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
  • c)di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identita', della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonche' il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui puo' essere originario e delle civilta' diverse dalla sua;
  • d)preparare il fanciullo ad assumere le responsabilita' della vita in una societa' libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoc tona;
  • e)di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale. 2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sara' interpretata in maniera da nuocere alla liberta' delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Testo vigente dal 11 giugno 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176~art29 · fonte del testo