1. Nessun fanciullo sara' oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua riputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Testo vigente dal 11 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176~art16 · fonte del testo