1. Ogni fanciullo il quale e' temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non puo' essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. 2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformita' con la loro legislazione nazionale. 3. Tale protezione sostitutiva puo' in particolare concretizzarsi per mezzo di una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessita', del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terra' debitamente conto della necessita' di una certa continuita' nell'educazione del fanciullo, nonche' della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Testo vigente dal 11 giugno 1991

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176~art20 · fonte del testo