ed immunita' per i cittadini di uno Stato e per le persone che vi risiedono stabilmente. Nessun Stato membro e' tenuto a concedere i privilegi e le immunita' di cui agli Articoli 9, 10 b), d), e) f) ed h), 11 e 13 c) e d) ai suoi cittadini, ne' alle persone che vi risiedono stabilmente.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;176~protocollo-art20 · fonte del testo