con le Autorita' dello Stato ricevente I funzionari consolari, nell'esercizio delle loro funzioni, comunicano: (1) con le Autorita' locali competenti della circoscrizione, consolare; (2) previo assenso dello Stato ricevente, con le Autorita' locali competenti per territorio che si trovano al di fuori della circoscrizione consolare; (3) con le Autorita' competenti dello Stato ricevente nella misura in cui cio' sia consentito dalle leggi, regolamenti e usi di detto Stato.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art24 · fonte del testo