Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:

  • a)alle autorita' locali competenti della loro circoscrizione consolare;
  • b)alle autorita' centrali competenti dello Stato di residenza, se e nella misura in cui cio' e' ammesso dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali in materia.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art29 · fonte del testo