e Notifica di Atti Su richiesta delle Autorita' competenti dello Stato di invio, i funzionari consolari hanno il diritto, in modo non contrastante con le disposizioni legislative dello Stato ricevente, di raccogliere testimonianze dei cittadini dello Stato di invio e di notificare agli stessi atti giudiziari e atti di altra natura.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art22 · fonte del testo