CON I CITTADINI DELLO STATO DI INVIO 1. I funzionari consolari nell'ambito della loro circoscrizione hanno il diritto di comunicare ed incontrarsi con i cittadini dello Stato di invio. 2. Lo Stato ricevente non deve in alcun modo limitare le comunicazioni tra i cittadini dello Stato di invio e l'ufficio consolare ne' l'accesso a detto ufficio.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art11 · fonte del testo