CONSOLARI IN GENERALE I funzionari consolari hanno il diritto di: (1) proteggere i diritti e gli interessi dello Stato di invio, dei suoi cittadini e delle persone giuridiche aventi nazionalita' di detto Stato e fornire assistenza ai cittadini dello Stato predetto, nonche' comunicare con essi. (2) promuovere lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, culturale-educative, tecnico-scientifiche e turistiche tra lo Stato di invio e lo Stato ricevente nonche' promuovere, negli altri settori, le relazioni di cooperazione amichevole tra i due Stati comprese quelle relative alla realizzazione di progetti di cooperazione concordati tra i due Stati. (3) informarsi con tutti i mezzi legittimi sulla situazione politica, commerciale, economica, culturale-educativa, tecnico-scientifica dello Stato ricevente e riferire su tali argomenti al Governo dello Stato di invio; (4) esercitare le funzioni previste dalla presente Convenzione, nonche' le altre funzioni attribuite dallo Stato di invio che non sono vietate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ricevente o al cui esercizio lo Stato ricevente non si oppone.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art7 · fonte del testo