[1]PARTE XII DISPOSIZIONI COMUNI

[2]ARTICOLO 68.

[3]Una prestazione cui abbia avuto diritto una persona assistita, in applicazione di una qualsiasi delle parti da II a X del presente Codice, puo' essere sospesa in una misura che puo' essere prescritta: (a) per tutto il tempo in cui l'interessato non si trovi sul territorio della Parte Contraente; (b) per tutto il tempo in cui l'interessato venga mantenuto a spese, pubbliche o a spese di un'istituzione o di un servizio di previdenza sociale; tuttavia, una parte della prestazione deve essere concessa alle persone che sono a carico del beneficiario; (c) per tutto il tempo in cui l'interessato riceva, in contanti, un'altra prestazione di previdenza sociale ad eccezione di una prestazione familiare, e per tutto il periodo in cui viene indennizzato per la stessa eventualita' da un terzo, con la riserva che la parte della prestazione sospesa non superi l'altra prestazione o l'indennita' proveniente da terzi; (d) quando l'interessato ha tentato di ottenere una prestazione con la frode; (e) quando l'eventualita' e' stata causata da un reato o da un crimine commesso dall'interessato; (f) quando l'eventualita' e' stata causata da un errore volontario dell'interessato; (g) in determinati casi quando l'interessato trascuri di utilizzare i servizi medici o i servizi di riabilitazione a sua disposizione o non osservi le norme prescritte per verificare l'esistenza dell'eventualita' o per il comportamento dei beneficiari di prestazioni; (h) per quanto riguarda la prestazione in caso di disoccupazione, quando l'interessato trascuri di utilizzare i servizi di collocamento a sua disposizione; (i) per quanto riguarda la prestazione in caso di disoccupazione, quando l'interessato abbia perduto il proprio impiego come risultato diretto di una sospensione di lavoro dovuta a conflitto professionale, o abbia lasciato volontariamente il proprio impiego senza giustificati motivi; (j) per quanto concerne la prestazione ai sopravviventi per tutto il tempo in cui la vedova viva in concubinaggio.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art68 · fonte del testo