In vista di applicare le parti II, III, IV, V, VIII (per quanto attiene alle cure mediche), IX o X del presente Codice, una Parte Contraente puo' tener conto della protezione che risulti da assicurazioni che, per la legge nazionale, non siano obbligatorie per le persone assistite se tali assicurazioni: (a) sono sovvenzionate dalle pubbliche autorita', o, se si tratta soltanto di una assistenza complementare, quando dette assicurazioni sono controllate dalle pubbliche autorita' o amministrate in comune, conformemente a norme prescritte, dai datori di lavoro e dai lavoratori; (b) coprono una parte sostanziale dette persone il cui guadagno non superi quello dell'operaio qualificato di sesso maschile, determinato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65, e (c) soddisfano, unitamente alle altre forme di assistenza occorrendo, le corrispondenti disposizioni del presente codice.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art6 · fonte del testo