Le prestazioni di cui agli articoli 49 e 50 devono essere concesse per tutta la durata dell'eventualita' prevista; tuttavia, i pagamenti periodici possono essere limitati a dodici settimane meno che non venga imposto o autorizzato dalla legge nazionale un periodo piu' lungo di astensione al lavoro, nel qual caso i pagamenti non potranno essere limitati ad un periodo di durata inferiore.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art52 · fonte del testo