La prestazione di cui all'articolo 16 deve essere concessa per tutta la durata dell'eventualita', con riserva che la durata della prestazione possa essere limitata a 26 settimane per ciascun caso di malattia, con la possibilita' di sospendere le prestazioni per i primi tre giorni di sospensione del guadagno.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art18 · fonte del testo