1. Gli uffici governativi o le istituzioni incaricate della amministrazione delle cure mediche devono cooperare, ove occorra, con i servizi generali di rieducazione professionale, al fine di riadottare ad un idoneo lavoro le persone di ridotta capacita' lavorativa. 2. Le leggi nazionali possono autorizzare i detti uffici od istituzioni ad adottare misure idonee per la rieducazione professionale delle persone di ridotta capacita' lavorativa.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art35 · fonte del testo