[1]Articolo VIII

[2]1. I diritti di proprieta' intellettuale e l'accesso alle informazioni tecniche derivanti dall'esecuzione della fase di sviluppo del programma sono riservate ai partecipanti; tuttavia, l'Organizzazione ha il diritto di utilizzarli gratuitamente per l'insieme dei suoi programmi.

Testo vigente dal 9 giugno 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174~artviii · fonte del testo