[1]Articolo IX

[2]1. I partecipanti, attraverso la Organizzazione, mettono a disposizione del CNES i crediti di impegno e di pagamento necessari alla esecuzione della fase di sviluppo del programma, conformemente al bilancio approvato dal Consiglio direttivo del programma e alle disposizioni del paragrafo 2.4 dell'allegato B del presente accordo. 2. I contributi dei partecipanti saranno richiesti dalla Organizzazione sulla base delle sue regole in vigore e in conformita' alle disposizioni figuranti all'allegato B del presente accordo.

Testo vigente dal 9 giugno 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174~artix · fonte del testo