I produttori, gli sceneggiatori, i registi, gli attori principali e i tecnici impiegati nella coproduzione devono essere cittadini della Repubblica Italiana (inclusi i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea) o cittadini della Repubblica Popolare Cinese (inclusi Hong Kong e le Regioni ad Amministrazione Speciale di Macao), o residenti permanenti in ciascuna delle due parti. La proporzione del cast tecnico e artistico di ciascuna parte dovra' essere negoziata tra i due produttori, nel rispetto della sceneggiatura, prima che il progetto venga sottoposto all'approvazione delle competenti Autorita' di entrambe le parti. Anche senza gli apporti tecnici e artistici, le coproduzioni solo finanziarie sono consentite.

Testo vigente dal 10 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-09-25;173~accordo-art5 · fonte del testo