Una volta ultimato, un film co-finanziato e prodotto congiuntamente deve essere esaminato e approvato dalle competenti Autorita' di entrambe le Parti. Il film puo' essere distribuito e proiettato all'interno e all'esterno di ciascun paese, solo quando il permesso di uscita in pubblico e' accordato dall'Autorita' competente.

Testo vigente dal 10 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-09-25;173~accordo-art10 · fonte del testo