DELL'INFORMAZIONE Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano ne' i diritti ne' gli obblighi delle Parti di tutelare, in conformita' al loro ordinamento nazionale ed ai regolamenti supranazionali applicabili, le informazioni protette dal segreto industriale e commerciale, compresa la proprieta' intellettuale o inerenti alla sicurezza nazionale.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;171~convenzione-art8 · fonte del testo