fine di facilitare la cooperazione tra i due Paesi, le Parti faciliteranno la creazione ed il funzionamento delle reciproche imprese concedendo facilitazioni non meno favorevoli di quelle concesse alle loro imprese, in special modo per quanto riguarda le condizioni di vita e di lavoro, i visti, i permessi di residenza, nonche' i viaggi d'affari nel rispetto delle leggi e delle norme esistenti in ciascun Paese.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;170~accordo-art7 · fonte del testo