Parti si adopereranno per accrescere la cooperazione fra le imprese italiane e lituane in ogni settore economico ed in particolare nei seguenti settori prioritari: agricoltura (incluso il lino), industria alimentare, conciaria e calzaturiera, della carta e del legno, farmaceutica, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, del turismo cosi' come delle macchine utensili, artigianato, industria chimica, e settore ambientale. Attenzione prevalente verra' riservata allo sviluppo della cooperazione tra le piccole e medie imprese dei due Paesi.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;170~accordo-art4 · fonte del testo